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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

(art. 4, comma 2 del d.lgs. 626/94)

(Decreto Legislativo del 06/03/2008)

 

Il datore di lavoro deve procedere all’individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e delle loro reciproche interazioni, nonché alla valutazione della loro entità. Su questa base il datore di lavoro deve individuare le misure di prevenzione e pianificarne l’attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l’efficacia e l’efficienza, al fine di garantire l’effettività delle tutele in ogni ambiente di lavoro.

Con le modifiche apportate al D. Lgs. del 06/03/2008 diventa centrale oltre al momento di valutazione dei rischi l’addestramento dei dipendenti, che dovranno essere consapevoli dei rischi connessi all’attività a cui sono impiegati e idonei per le mansioni loro assegnate. Ai lavoratori deve essere data adeguata informazione sui rischi per la salute, sicurezza nel posto di lavoro, procedure di primo soccorso, regole antincendio e di evacuazione nei luoghi di lavoro.

La valutazione è effettuata in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

Al termine della valutazione viene elaborato un apposito documento che viene conservato presso l’azienda e che costituisce il punto di riferimento per tutti i soggetti che intervengono nelle attività rivolte alla sicurezza in azienda.

Soggetti destinatari

L’obbligo riguarda tutte le aziende private, il settore pubblico e tutte le attività a rischio e riguarda sia i lavoratori dipendenti che gli autonomi, ma anche i collaboratori a progetto e chi ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui prestazione si svolge nei luoghi di lavoro del committente, comprese le prestazioni occasionali, con esclusione dei piccoli lavori domestici, le lezioni private, l’assistenza domiciliare. Citazione a parte per le società che non impiegano dipendenti, ma l’obbligo sussiste ugualmente per i soci che prestano attività lavorativa all’interno, essendo equiparati ai dipendenti.

Le novità

I recenti fatti di cronaca, che hanno registrato numerose vittime sul lavoro, hanno determinato l’inasprimento della misure di sicurezza, mediante l’approvazione in data 06/03/2008 del decreto legislativo sulla sicurezza del lavoro.

Si segnalano le principali novità contenute nel testo:

1. l’ampliamento a tutti i lavoratori del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ed anche ai lavoratori autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;

2. il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (ad esempio i porti);

3. la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza;

4. la revisione del sistema delle sanzioni, che prevede, fra le altre cose la pena dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità, con notevole inasprimento delle pene e delle sanzioni anche nei confronti dei lavoratori che commettano atti che pregiudichino la loro sicurezza;

5. l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il testo, che dovrà ancora passare al vaglio delle Commissioni Parlamentari prevede tra le pene più gravi per la mancata redazione della valutazione dei rischi il carcere fino ad un anno e mezzo, con possibilità di tramutare l’arresto con una ammenda da 8mila a 24mila euro se l’imputato adempie tardivamente agli obblighi.

Contenuti del documento

Nell’impostazione del legislatore il documento è articolato in tre parti e contiene:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.
La relazione deve fornire indicazioni almeno su:

- le realtà operative considerate, eventualmente articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi del ciclo produttivo rilevanti per l’individuazione e la valutazione dei rischi, lo schema del processo lavorativo, con riferimento sia ai posti di lavoro, sia alle mansioni ed ogni altro utile dato;

- le varie fasi del procedimento seguito per la valutazione dei rischi;
- il coinvolgimento delle componenti aziendali, con particolare riferimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- le professionalità e risorse interne ed esterne cui si sia fatto eventualmente ricorso.
Per quel che concerne i criteri adottati, le indicazioni devono riguardare:
- i pericoli ed i rischi correlati;

- le persone esposte al rischio prese in esame, nonché gli eventuali gruppi particolari (le categorie di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi);

- i riferimenti normativi adottati per la definizione del livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti;

- gli elementi di valutazione usati in assenza di precisi riferimenti di legge (norme di buona tecnica, codici di buona pratica, ecc.);

b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adottate sulla base della valutazione effettuata e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati, con l’indicazione:
- degli interventi risultati necessari a seguito della valutazione e di quelli programmati per conseguire una ulteriore riduzione di rischi residui;

- delle conseguenti azioni di informazione e formazione dei lavoratori previste;
- dell’elenco dei mezzi di protezione personali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, illustrando in particolare:

- l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;

- il programma per l’attuazione ed il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza poste in atto;

- il piano per il riesame periodico od occasionale della valutazione, anche in esito ai risultati dell’azione di controllo

Rischi da valutare

Il documento valutazione rischi deve riportare la valutazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda, tra cui la valutazione dei seguenti rischi oggetto di specifica normativa:

·         rischio incendio (Decreto 10/03/1998)

·         rischio rumore (D.Lgs. 277/91)

·         rischio vibrazioni (D.Lgs. 187/2005)

·         rischio per la salute riproduttiva, se presenti lavoratrici in età fertile (D.Lgs. 151/01)

·         rischio per la salute del lavoratore minore (D.Lgs. 345/99)

·         rischio chimico (D.Lgs. 25/2002)

·         rischio cancerogeno

Il documento deve essere rielaborato in occasione di modifiche significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori

Termine per l’adempimento

Per le aziende in essere al 7 maggio 1994 il termine per l’effettuazione della valutazione dei rischi e per l’adempimento degli obblighi ad essa conseguenti (ovvero dell’autocertificazione scritta sostitutiva dell'elaborazione del documento) era del 1° gennaio 1997 in genere, mentre l’imprenditore che intraprende una attività dopo tale data (07/05/1994), è tenuto ad elaborare il documento di valutazione dei rischi entro 3 mesi dall’effettivo inizio dell'attività.

Sanzioni

Le nuove sanzioni previste dal D. Lgs. 6 marzo 2008 vengono specificate in modo più dettagliato, graduali in base al settore e ai tipi di rischio. E’ previsto l’arresto da 4 a 8 mesi (o l’ammenda da 4mila a 12mila euro) per il datore che non effettua la valutazione dei rischi.

E’ previsto il solo arresto da 6 a 18 mesi se la violazione avviene nella aziende che operano in settori pericolosi (sostanze pericolose, centrali termoelettriche, fabbricazione esplosivi). In caso di contravvenzione punita con il solo arresto, l’imputato, se adempie tardivamente agli obblighi, può sostituire la pena con una somma tra gli 8mila e i 24 mila euro; chance esclusa però quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro, con danni alla salute dei lavoratori.

Anche le conseguenze connesse alla responsabilità amministrativa delle società (D. Lgs. 231/01) sono state rimodulate in base alla gravità delle infrazioni.

 

 

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Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

 

06/03/2008